| Le seguenti Condizioni generali di contratto si applicano a tutti gli ordini impartiti alla Equipe di Traduttori TranScript S.r.l. o alla AAC-Multimedia Traduzioni S.r.l. (in seguito detta mandataria) e sono vincolanti per i suoi mandanti, salvo che qualcosa di diverso sia stato concordato ufficialmente e in forma scritta o sia obbligatoriamente previsto dalla legge. |
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| I. |
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Entità ed esecuzione dell'ordine |
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L'ordine impartito è determinante per
l'entità della prestazione che dovrà
essere fornita dalla mandataria. |
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L'ordine verrà eseguito in base ai
principi del corretto esercizio della
professione. |
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Gli ordini impartiti per e-mail si intendono impartiti per iscritto. Il nome e l’indirizzo del mandante e il destinatario della fattura devono essere comunicati alla mandataria per e-mail, per iscritto o per fax. |
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| II. |
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Obbligo del segreto professionale |
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La mandataria è tenuta a mantenere il segreto su tutto ciò di cui sia venuta a conoscenza durante l'esecuzione dell'ordine a meno che non ne venga espressamente esentata dal mandante. L'obbligo di segretezza resta valido anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale. Il mandante può richiedere in qualsiasi momento una dichiarazione in merito alla segretezza. L'obbligo del segreto professionale, al quale la mandataria è soggetta, è paragonabile a quello cui sono soggetti un fiduciario o un avvocato. |
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| III. |
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Collaborazione con terzi |
| 1 |
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Per l'esecuzione dell'ordine la mandataria
è autorizzata ad impiegare collaboratori,
terze persone competenti e traduttori liberi
professionisti sotto contratto. |
| 2 |
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Anche queste terze persone sono soggette all'obbligo del segreto professionale. |
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| IV. |
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Correzione degli errori |
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Il mandante ha il diritto alla correzione di eventuali errori. Alla TranScript S.r.l. o alla sua consociata AAC-Multimedia Übersetzungen S.r.l., deve essere data la possibilità di correggere tali errori entro al max. 5 giorni. I reclami inoltrati dopo 5 giorni non vengono presi in considerazione se non in casi eccezionali. La mandataria non si assume alcuna responsabilità per errori che vengono corretti direttamente dal mandante. Lo stile di ogni testo tradotto è estremamente personale. Pertanto le critiche riguardanti aspetti stilistici non possono essere considerate errori e non danno alcun diritto ad ottenerne la correzione. |
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| V. |
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Responsabilità |
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La mandataria è soggetta in generale alle
norme di responsabilità del lavoratore nel
rapporto di lavoro (art. 398 cp. 1 CO). In Svizzera
non è possibile assicurare prestazioni di
servizi, come per es. le traduzioni, con
un'assicurazione responsabilità civile. Il
mandante è quindi responsabile dei rischi
derivanti da tutti i tipi di traduzioni. |
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| VI. |
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Obblighi del mandante |
| 1 |
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Se necessario, il mandante è tenuto a collaborare alla corretta esecuzione dell'ordine. In particolare deve mettere a disposizione della mandataria, in tempi utili, la documentazione completa necessaria per l'esecuzione dell'ordine, affinché la mandataria abbia a disposizione il tempo necessario per l'elaborazione dell'ordine. Gli eventuali glossari interni esistenti devono essere messi a disposizione della mandataria. Ciò vale anche per informazioni su procedure e circostanze che possono essere rilevanti per l'esecuzione dell'ordine. |
| 2 |
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Il mandante deve astenersi da tutto ciò
che potrebbe pregiudicare l'indipendenza della
mandataria. |
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| VII. |
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Calcolo del prezzo |
| 1 |
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In caso di ordini di notevole entità, il
prezzo della traduzione verrà concordato in
modo personalizzato. La mandataria è tenuta
a stilare e sottoporre un preventivo gratuito. |
| 2 |
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Se non concordato altrimenti, valgono le tariffe
indicate nel listino prezzi. |
| 3 |
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L’importo della fattura può discostarsi da quello dell’offerta come massimo del 15%. |
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| VIII. |
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Sconti sulla cifra d'affari annuale |
| 1 |
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Eventuali sconti concordati in base alla cifra d'affari generata durante l'anno decadono una volta trascorsi 2 anni o in caso di cambio di proprietario della ditta. Possono essere eventualmente fatte delle eccezioni a questa regola a condizione che la relativa richiesta venga presentata alla Equipe di Traduttori TranScript S.r.l. risp. alla AAC-Multimedia Traduzioni S.r.l. almeno un mese prima della scadenza dei 2 anni o della conclusione del passaggio di proprietà. |
| 2 |
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I bonus annuali sulla cifra d'affari possono essere solo compensati, non è previsto il pagamento in contanti. |
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| IX. |
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Termine del contratto |
| 1 |
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Il contratto si ritiene terminato con la
fornitura delle prestazioni concordate, alla
scadenza dei termini concordati oppure per
revoca. |
| 2 |
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Un contratto a tempo indeterminato può
essere revocato in qualsiasi momento; la revoca
deve avvenire in forma scritta. Una revoca
intempestiva è soggetta a obbligo di
risarcimento dei danni. |
| 3 |
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In caso di recesso dal contratto da parte della
mandataria, al fine di evitare che ne derivino dei
danni per il mandante, dovranno essere effettuate
tutte le azioni che si possono ragionevolmente
pretendere e che non possono essere rinviate. |
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| X. |
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Conservazione e divulgazione dei lavori
eseguiti e della documentazione |
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Terminato l'ordine, la mandataria è tenuta a conservare le traduzioni per un periodo di due anni. |
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| XI. |
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Diritto applicabile |
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All'ordine si applica il diritto svizzero. |
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| XII. |
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Foro competente |
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Foro competente è il domicilio della
mandataria. (Zurigo per la TranScript S.r.l., Zugo
per la AAC-Multimedia S.r.l.) |