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QUALITY TRANSLATION – GLOBAL COOPERATION
 

Condizioni generali di contratto

 
Le seguenti Condizioni generali di contratto si applicano a tutti gli ordini impartiti alla Equipe di Traduttori TranScript S.r.l. o alla AAC-Multimedia Traduzioni S.r.l. (in seguito detta mandataria) e sono vincolanti per i suoi mandanti, salvo che qualcosa di diverso sia stato concordato ufficialmente e in forma scritta o sia obbligatoriamente previsto dalla legge.
I. Entità ed esecuzione dell'ordine
1 L'ordine impartito è determinante per l'entità della prestazione che dovrà essere fornita dalla mandataria.
2 L'ordine verrà eseguito in base ai principi del corretto esercizio della professione.
3 Gli ordini impartiti per e-mail si intendono impartiti per iscritto. Il nome e l’indirizzo del mandante e il destinatario della fattura devono essere comunicati alla mandataria per e-mail, per iscritto o per fax.
II. Obbligo del segreto professionale
La mandataria è tenuta a mantenere il segreto su tutto ciò di cui sia venuta a conoscenza durante l'esecuzione dell'ordine a meno che non ne venga espressamente esentata dal mandante. L'obbligo di segretezza resta valido anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale. Il mandante può richiedere in qualsiasi momento una dichiarazione in merito alla segretezza. L'obbligo del segreto professionale, al quale la mandataria è soggetta, è paragonabile a quello cui sono soggetti un fiduciario o un avvocato.
III. Collaborazione con terzi
1 Per l'esecuzione dell'ordine la mandataria è autorizzata ad impiegare collaboratori, terze persone competenti e traduttori liberi professionisti sotto contratto.
2 Anche queste terze persone sono soggette all'obbligo del segreto professionale.
IV. Correzione degli errori
Il mandante ha il diritto alla correzione di eventuali errori. Alla TranScript S.r.l. o alla sua consociata AAC-Multimedia Übersetzungen S.r.l., deve essere data la possibilità di correggere tali errori entro al max. 5 giorni. I reclami inoltrati dopo 5 giorni non vengono presi in considerazione se non in casi eccezionali. La mandataria non si assume alcuna responsabilità per errori che vengono corretti direttamente dal mandante. Lo stile di ogni testo tradotto è estremamente personale. Pertanto le critiche riguardanti aspetti stilistici non possono essere considerate errori e non danno alcun diritto ad ottenerne la correzione.
V. Responsabilità
La mandataria è soggetta in generale alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro (art. 398 cp. 1 CO). In Svizzera non è possibile assicurare prestazioni di servizi, come per es. le traduzioni, con un'assicurazione responsabilità civile. Il mandante è quindi responsabile dei rischi derivanti da tutti i tipi di traduzioni.
VI. Obblighi del mandante
1 Se necessario, il mandante è tenuto a collaborare alla corretta esecuzione dell'ordine. In particolare deve mettere a disposizione della mandataria, in tempi utili, la documentazione completa necessaria per l'esecuzione dell'ordine, affinché la mandataria abbia a disposizione il tempo necessario per l'elaborazione dell'ordine. Gli eventuali glossari interni esistenti devono essere messi a disposizione della mandataria. Ciò vale anche per informazioni su procedure e circostanze che possono essere rilevanti per l'esecuzione dell'ordine.
2 Il mandante deve astenersi da tutto ciò che potrebbe pregiudicare l'indipendenza della mandataria.
VII. Calcolo del prezzo
1 In caso di ordini di notevole entità, il prezzo della traduzione verrà concordato in modo personalizzato. La mandataria è tenuta a stilare e sottoporre un preventivo gratuito.
2 Se non concordato altrimenti, valgono le tariffe indicate nel listino prezzi.
3 L’importo della fattura può discostarsi da quello dell’offerta come massimo del 15%.
VIII. Sconti sulla cifra d'affari annuale
1 Eventuali sconti concordati in base alla cifra d'affari generata durante l'anno decadono una volta trascorsi 2 anni o in caso di cambio di proprietario della ditta. Possono essere eventualmente fatte delle eccezioni a questa regola a condizione che la relativa richiesta venga presentata alla Equipe di Traduttori TranScript S.r.l. risp. alla AAC-Multimedia Traduzioni S.r.l. almeno un mese prima della scadenza dei 2 anni o della conclusione del passaggio di proprietà.
2 I bonus annuali sulla cifra d'affari possono essere solo compensati, non è previsto il pagamento in contanti. 
IX. Termine del contratto
1 Il contratto si ritiene terminato con la fornitura delle prestazioni concordate, alla scadenza dei termini concordati oppure per revoca.
2 Un contratto a tempo indeterminato può essere revocato in qualsiasi momento; la revoca deve avvenire in forma scritta. Una revoca intempestiva è soggetta a obbligo di risarcimento dei danni.
3 In caso di recesso dal contratto da parte della mandataria, al fine di evitare che ne derivino dei danni per il mandante, dovranno essere effettuate tutte le azioni che si possono ragionevolmente pretendere e che non possono essere rinviate.
X. Conservazione e divulgazione dei lavori eseguiti e della documentazione
  Terminato l'ordine, la mandataria è tenuta a conservare le traduzioni per un periodo di due anni.
XI. Diritto applicabile
All'ordine si applica il diritto svizzero.
XII. Foro competente
Foro competente è il domicilio della mandataria. (Zurigo per la TranScript S.r.l., Zugo per la AAC-Multimedia S.r.l.)
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